By Vincenzo Gragnaniello – in Altri Autori.
Oggi ho deciso di trattare un tema diverso. Poco collegato coi contenuti di solito trattati in questo blog. Il tema è quello dello Stress da Lavoro. Argomento strettamente correlato con i meccanismi organizzativi delle nostre imprese nel saper valorizzare le competenze e le capacità delle proprie risorse umane.
Prendo spunto da questo articolo di NewNotizie che riporto di seguito in forma integrale:
Lo stress da lavoro, introdotto dall’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, è individuato come la “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro” e dal 1° gennaio i datori di lavoro saranno obbligati a misurarlo.
Le aziende, in sintesi, dovranno effettuare la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato e per farlo, in primis, dovranno esaminare le fonti dei rischi da stress presenti nell’ambiente da lavoro e poi inserirle in uno specifico “Documento di valutazione del Rischio”.
La valutazione dello stress lavoro-correlato va suddivisa in due fasi: la valutazione preliminare, necessaria, e la valutazione eventuale, da avviare nel caso in cui la valutazione preliminare evidenzi elementi di rischio da stress lavoro-correlato e si rivelino inefficaci le misure di correzione adottate dal datore di lavoro a seguito della stessa.Tutto ciò è previsto dalla circolare firmata giovedì dal ministero del Lavoro in attuazione del Testo unico della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (dlgs. n° 81 del 2008), che detta le linee guida introdotte nel nostro ordinamento in linea con le normative comunitarie in materia, in base alle quali si individuano gli indicatori da considerare.
Un primo gruppo di questi è rappresentato dagli “eventi sentinella”, identificabili attraverso gli indici infortunistici, le assenze per malattia, il turnover, i procedimenti e le sanzioni disciplinari, le segnalazioni del medico competente, oltre le eventuali e specifiche e frequenti lamentele ufficiali da parte dei lavoratori.
Un secondo gruppo è costituito dai “fattori di contenuto del lavoro”, come l’ambiente di lavoro e le attrezzature, i carichi ed i ritmi di lavoro, l’orario di lavoro e i turni, la corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
Sono delineati, infine, i “fattori di contesto del lavoro”, quali il ruolo nell’ambito dell’organizzazione, l’autonomia decisionale ed il controllo, i conflitti interpersonali sul lavoro, l’evoluzione e lo sviluppo della carriera, la corretta comunicazione tra colleghi e i diversi uffici.
Se non si riscontrano elementi di rischio, il datore di lavoro dovrà soltanto prenderne atto nel Documento di valutazione del rischio e stabilire un piano di monitoraggio.
Se invece risultano fattori di stress, si passa alla fase due: prima l’adozione di opportuni interventi correttivi e poi, se la situazione non migliora, la valutazione approfondita, anche attraverso questionari, focus group e interviste semi-strutturate.
La procedura può essere semplificata solo nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori.
Sono davvero curioso di vedere come verrà applicato e se in qualche modo sarà in grado di migliorare la qualità di vita e le prestazioni aziendali…
Vedremo come andrà a finire!